(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
             Regione Piemonte n. 27S2 del 5 luglio 2018) 
 
                            IL PRESIDENTE 
                       DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'articolo 121  della  Costituzione  (come  modificato  dalla
legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
  Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. 
  Visto il regolamento regionale 18 dicembre 2013, n. 14/R 
  Visto l'articolo 25 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale  n.  27-7134  del  29
giugno 2018 
 
                                Emana 
 
                      il seguente regolamento: 
 
(Omissis). 
                               Art. 1 
 
                 Accesso ai documenti amministrativi 
 
  1. L'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'  articolo  25
della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul  procedimento
amministrativo  e  disposizioni  in  materia   di   semplificazione),
consiste nella possibilita' della loro conoscenza mediante visione  o
estrazione di copia ai sensi dell'articolo 22 della  legge  7  agosto
1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo). 
  2.   Non   sono   accessibili   le   informazioni    in    possesso
dell'Amministrazione   che   non   abbiano   forma    di    documento
amministrativo. 
  3. Il  diritto  di  accesso  puo'  essere  esercitato  da  tutti  i
soggetti, compresi quelli portatori di interessi pubblici o  diffusi,
che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente
ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al
quale e' richiesto l'accesso. 
  4. Sono oggetto del diritto di accesso i  documenti  amministrativi
formati o detenuti  stabilmente  dall'Amministrazione  regionale.  Il
diritto di accesso e' esercitabile fino  a  quando  l'Amministrazione
regionale ha l'obbligo di  detenere  i  documenti  amministrativi  ai
quali si chiede di accedere. 
  5. L'amministrazione regionale non e' tenuta ad elaborare  dati  in
suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso. 
  6.  Il  diritto   di   accesso   all'informazione   ambientale   e'
disciplinato  dal  decreto  legislativo  19  agosto  2005,   n.   195
(Attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del  pubblico
all'informazione ambientale). 
  7. Il diritto  di  accesso  trova  compiuta  soddisfazione  con  la
pubblicazione in  formato  integrale  del  documento  sul  Bollettino
Ufficiale o sulla  sezione  «Amministrazione  trasparente»  del  sito
istituzionale  o  con  ogni  altra  forma  di  pubblicita'   che   ne
garantisca, anche attraverso  strumenti  informatici,  elettronici  e
telematici, una conoscenza  diffusa.  Al  richiedente  devono  essere
indicate le modalita' di reperimento del documento. 
  8. Il diritto di accesso e'  esercitato  anche  nei  confronti  dei
soggetti privati preposti all'esercizio di  attivita'  amministrative
per conto della Regione. 
  9. Il diritto di accesso dei consiglieri  regionali  e'  esercitato
secondo i principi dell'articolo 19 dello Statuto  e  delle  relative
norme attuative. 
  10. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano
per l'acquisizione di documenti, informazioni e dati per i  quali  e'
prevista  la  pubblicazione  obbligatoria  ai   sensi   del   decreto
legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  (Riordino   della   disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli   obblighi   di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle
pubbliche amministrazioni). 
  11.  La  Giunta  regionale  promuove   la   progressiva   messa   a
disposizione  dei  propri  dati  e  documenti  in  formato  aperto  e
digitale,  fissando  regole  utili  alla  creazione  di  un   sistema
coordinato di dati da gestire con piattaforme tecnologiche, portali a
vocazione specifica e sito web. L'obiettivo e' quello  di  facilitare
cittadini, imprese ed enti nella ricerca autonoma di documenti e dati
pubblicati sul web, favorendone il reperimento  senza  necessita'  di
presentare istanze di accesso  agli  uffici  regionali.  Il  graduale
conseguimento di questo risultato  costituisce  obiettivo  strategico
della Giunta regionale e delle sue strutture.