(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27S2 del 5 luglio 2018) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. Visto il regolamento regionale 18 dicembre 2013, n. 14/R Visto l'articolo 25 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 27-7134 del 29 giugno 2018 Emana il seguente regolamento: (Omissis). Art. 1 Accesso ai documenti amministrativi 1. L'accesso ai documenti amministrativi, di cui all' articolo 25 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione), consiste nella possibilita' della loro conoscenza mediante visione o estrazione di copia ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo). 2. Non sono accessibili le informazioni in possesso dell'Amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo. 3. Il diritto di accesso puo' essere esercitato da tutti i soggetti, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' richiesto l'accesso. 4. Sono oggetto del diritto di accesso i documenti amministrativi formati o detenuti stabilmente dall'Amministrazione regionale. Il diritto di accesso e' esercitabile fino a quando l'Amministrazione regionale ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere. 5. L'amministrazione regionale non e' tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso. 6. Il diritto di accesso all'informazione ambientale e' disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale). 7. Il diritto di accesso trova compiuta soddisfazione con la pubblicazione in formato integrale del documento sul Bollettino Ufficiale o sulla sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale o con ogni altra forma di pubblicita' che ne garantisca, anche attraverso strumenti informatici, elettronici e telematici, una conoscenza diffusa. Al richiedente devono essere indicate le modalita' di reperimento del documento. 8. Il diritto di accesso e' esercitato anche nei confronti dei soggetti privati preposti all'esercizio di attivita' amministrative per conto della Regione. 9. Il diritto di accesso dei consiglieri regionali e' esercitato secondo i principi dell'articolo 19 dello Statuto e delle relative norme attuative. 10. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano per l'acquisizione di documenti, informazioni e dati per i quali e' prevista la pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). 11. La Giunta regionale promuove la progressiva messa a disposizione dei propri dati e documenti in formato aperto e digitale, fissando regole utili alla creazione di un sistema coordinato di dati da gestire con piattaforme tecnologiche, portali a vocazione specifica e sito web. L'obiettivo e' quello di facilitare cittadini, imprese ed enti nella ricerca autonoma di documenti e dati pubblicati sul web, favorendone il reperimento senza necessita' di presentare istanze di accesso agli uffici regionali. Il graduale conseguimento di questo risultato costituisce obiettivo strategico della Giunta regionale e delle sue strutture.